Regolamento  recante  le  procedure per il riconoscimento e la revoca
   delle organizzazioni di produttori in esecuzione dell'art. 9 della
   legge  regionale  25  agosto 2006, n. 17 «Interventi in materia di
   risorse  agricole,  naturali, forestali e montagna e in materia di
   ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
   1.  Il  presente  regolamento, in esecuzione dell'art. 9, comma 2,
della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 «Interventi in materia di
risorse  agricole,  naturali,  forestali  e  montagna e in materia di
ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca», disciplina le
procedure  per  il riconoscimento e la revoca delle organizzazioni di
produttori  che  realizzano  il  maggior  volume della produzione nel
territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
                               Art. 2
            Presentazione delle domande di riconoscimento
                 delle organizzazioni di produttori
   1.   La   domanda   di   riconoscimento  delle  organizzazioni  di
produttori,  di  seguito  denominate  OP,  e'  presentata al Servizio
competente  della  Direzione  centrale  risorse  agricole,  naturali,
forestali  e  montagna,  dal  legale  rappresentante  della societa',
corredata della seguente documentazione:
    a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
    b) visura dell'iscrizione camerale della societa';
    c) verbali relativi alle cariche sociali;
    d) mandato al presidente di presentare domanda di riconoscimento;
    e) elenco soci produttori;
    f) prospetto riepilogativo dei dati tecnici delle aziende di ogni
socio produttore;
    g)  documentazione  antimafia  relativa agli amministratori della
societa';
    h)    relazione    illustrativa,    sottoscritta    dal    legale
rappresentante,   della   organizzazione  amministrativo-commerciale,
nonche'  delle  strutture  tecniche della OP, compresi i locali della
sede,  loro  ubicazione,  stato  di  efficienza  e  potenzialita'  in
funzione  alla  produzione  trattata e relativo titolo di possesso da
allegare in copia autentica;
    i)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta
dal   legale   rappresentante,   indicante  il  volume  minimo  della
produzione commercializzata, conferita dai soci.
2.  Qualora  il  socio  aderente alla OP non sia persona fisica, l'OP
acquisisce e trattiene agli atti, per eventuali verifiche e controlli
da parte della struttura regionale competente:
    a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
    b) istanza di adesione alla OP da parte del legale rappresentante
corredata del provvedimento autorizzativo;
    c) prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f).
3.  Il prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f), redatto
conformemente   al  modello  predisposto  dalla  struttura  regionale
competente, tiene conto della tipologia di prodotto per il quale l'OP
chiede il riconoscimento.
4. I procedimenti di riconoscimento o di diniego di riconoscimento di
OP  si  concludono  entro  novanta giorni dalla data di presentazione
della domanda.
Il  decreto  di  riconoscimento  di  OP e' adottato dal Direttore del
servizio  regionale  competente,  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione e trasmesso all'OP e al Ministero competente.
                               Art. 3.
            Verifica dei requisiti per il riconoscimento
                 delle organizzazioni di produttori
   1.  Ai  fini  del  riconoscimento delle OP, la Regione verifica la
sussistenza  dei  requisiti  previsti dalla normativa statale vigente
sulla  base  della documentazione presentata in allegato alla domanda
di  riconoscimento  e svolge accertamenti presso la sede delle OP; in
particolare gli accertamenti riguardano:
    a)  il  numero  minimo  di  produttori  aderenti,  attraverso  la
verifica  del  libro  soci  della  OP e delle persone giuridiche sode
dell'OP stessa;
    b) il volume minimo di produzione, espresso per ciascun settore o
prodotto, come stabilito dalla normativa statale vigente.
   2.   Nel  caso  di  OP  con  soci  in  piu'  regioni,  la  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  e'  competente al riconoscimento, nel caso in
cui  l'OP  realizzi  nel  territorio  regionale  il maggior volume di
produzione.
                               Art. 4.
         Elenco regionale delle organizzazioni di produttori
   1.  Nell'elenco  regionale  delle OP di cui all'art. 9 della legge
regionale  n. 17/2006 tenuto presso la direzione centrale competente,
sono iscritte le OP riconosciute.
   2.  Con  decreto  del  direttore  centrale competente sono dettate
disposizioni per la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1.
                               Art. 5.
                        Vigilanza e controllo
   1.  La struttura regionale competente effettua, con cadenza almeno
triennale,   i   controlli   amministrativi  per  la  verifica  della
permanenza dei requisiti delle OP riconosciute, comunicando gli esiti
al Ministero competente.
   2.  Le  OP  mettono  a  disposizione dei funzionari incaricati del
controllo  ogni documentazione utile ai fini degli adempimenti di cui
al  comma  1 e trasmettono annualmente alla Regione la documentazione
indicata   nelle  linee  guida  nazionali  per  l'applicazione  delle
disposizioni sulle OP.
   3.  Nel  caso  di OP che, al momento del riconoscimento, non erano
costituite  da  almeno  tre  anni,  e  per  le  quali il rispetto del
parametro relativo al volume minimo di produzione e' stato verificato
sulla   base   della  documentazione  dei  soci,  i  controlli  sulla
permanenza  dei  requisiti minimi, devono essere effettuati alla fine
del  primo  anno  successivo  il  riconoscimento,  fermo  restando il
controllo previsto al comma 1.
                               Art. 6.
                      Revoca del riconoscimento
   1.  Il  direttore  del servizio regionale competente provvede, con
proprio decreto, previa diffida, alla revoca del riconoscimento di OP
e alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 4, in caso
di  mancata  osservanza, per due anni consecutivi, delle disposizioni
statutarie,  e  negli  altri  casi  previsti  dalla normativa statale
vigente.
                               Art. 7
                        A b r o g a z i o n i
   1. Il decreto del Presidente della Regione del 12 ottobre 2005, n.
0354/Pres., «Regolamento recante le modalita' di riconoscimento delle
organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102», e' abrogato.
                               Art. 8
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.

                     Visto, il Presidente: Illy