Regolamento recante le procedure per il riconoscimento e la revoca delle organizzazioni di produttori in esecuzione dell'art. 9 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 «Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 «Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca», disciplina le procedure per il riconoscimento e la revoca delle organizzazioni di produttori che realizzano il maggior volume della produzione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 2 Presentazione delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori 1. La domanda di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, e' presentata al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, dal legale rappresentante della societa', corredata della seguente documentazione: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto; b) visura dell'iscrizione camerale della societa'; c) verbali relativi alle cariche sociali; d) mandato al presidente di presentare domanda di riconoscimento; e) elenco soci produttori; f) prospetto riepilogativo dei dati tecnici delle aziende di ogni socio produttore; g) documentazione antimafia relativa agli amministratori della societa'; h) relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, della organizzazione amministrativo-commerciale, nonche' delle strutture tecniche della OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato di efficienza e potenzialita' in funzione alla produzione trattata e relativo titolo di possesso da allegare in copia autentica; i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante, indicante il volume minimo della produzione commercializzata, conferita dai soci. 2. Qualora il socio aderente alla OP non sia persona fisica, l'OP acquisisce e trattiene agli atti, per eventuali verifiche e controlli da parte della struttura regionale competente: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) istanza di adesione alla OP da parte del legale rappresentante corredata del provvedimento autorizzativo; c) prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f). 3. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 1, lettera f), redatto conformemente al modello predisposto dalla struttura regionale competente, tiene conto della tipologia di prodotto per il quale l'OP chiede il riconoscimento. 4. I procedimenti di riconoscimento o di diniego di riconoscimento di OP si concludono entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il decreto di riconoscimento di OP e' adottato dal Direttore del servizio regionale competente, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso all'OP e al Ministero competente. Art. 3. Verifica dei requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori 1. Ai fini del riconoscimento delle OP, la Regione verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente sulla base della documentazione presentata in allegato alla domanda di riconoscimento e svolge accertamenti presso la sede delle OP; in particolare gli accertamenti riguardano: a) il numero minimo di produttori aderenti, attraverso la verifica del libro soci della OP e delle persone giuridiche sode dell'OP stessa; b) il volume minimo di produzione, espresso per ciascun settore o prodotto, come stabilito dalla normativa statale vigente. 2. Nel caso di OP con soci in piu' regioni, la Regione Friuli-Venezia Giulia e' competente al riconoscimento, nel caso in cui l'OP realizzi nel territorio regionale il maggior volume di produzione. Art. 4. Elenco regionale delle organizzazioni di produttori 1. Nell'elenco regionale delle OP di cui all'art. 9 della legge regionale n. 17/2006 tenuto presso la direzione centrale competente, sono iscritte le OP riconosciute. 2. Con decreto del direttore centrale competente sono dettate disposizioni per la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1. Art. 5. Vigilanza e controllo 1. La struttura regionale competente effettua, con cadenza almeno triennale, i controlli amministrativi per la verifica della permanenza dei requisiti delle OP riconosciute, comunicando gli esiti al Ministero competente. 2. Le OP mettono a disposizione dei funzionari incaricati del controllo ogni documentazione utile ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 e trasmettono annualmente alla Regione la documentazione indicata nelle linee guida nazionali per l'applicazione delle disposizioni sulle OP. 3. Nel caso di OP che, al momento del riconoscimento, non erano costituite da almeno tre anni, e per le quali il rispetto del parametro relativo al volume minimo di produzione e' stato verificato sulla base della documentazione dei soci, i controlli sulla permanenza dei requisiti minimi, devono essere effettuati alla fine del primo anno successivo il riconoscimento, fermo restando il controllo previsto al comma 1. Art. 6. Revoca del riconoscimento 1. Il direttore del servizio regionale competente provvede, con proprio decreto, previa diffida, alla revoca del riconoscimento di OP e alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 4, in caso di mancata osservanza, per due anni consecutivi, delle disposizioni statutarie, e negli altri casi previsti dalla normativa statale vigente. Art. 7 A b r o g a z i o n i 1. Il decreto del Presidente della Regione del 12 ottobre 2005, n. 0354/Pres., «Regolamento recante le modalita' di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102», e' abrogato. Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy