Art. 3.
Disposizioni  in  materia di personale delle Aziende unita' sanitarie
    locali e misure per la stabilizzazione del personale precario

   1.  La  Regione  Abruzzo,  riaffermando  il  principio inviolabile
sancito nell'art. 1 della Costituzione italiana, conferma l'indirizzo
politico   di   riconoscere,   nella  centralita'  del  lavoro,  come
prioritaria la forma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
   2.  Le  disposizioni  della  presente  legge  sono  finalizzate  a
disciplinare  procedure  e modalita' operative per la stabilizzazione
dei  rapporti  di  lavoro  precario  instaurati  nelle Aziende unita'
sanitarie  locali,  nel quadro delle norme nazionali di riferimento e
del memorandum di intesa governo-sindacati sul lavoro sottoscritto in
data 6 aprile 2007.
   3.  Le  procedure  di stabilizzazione non possono essere applicate
nei confronti del personale dirigenziale assunto a tempo determinato.
   4.  In  ogni  Azienda unita' sanitaria locale, di seguito indicata
come   Azienda  sanitaria,  in  cui  siano  stati  attivati  a  tempo
determinato  o  contratti di collaborazione coordinata e continuativa
alle  figure professionali appartenenti all'area del comparto/livelli
dell'area  sanitaria  al  fine  di  colmare  le  carenze  di organico
infermieristico,   tecnicosanitario   e   dell'assistenza  oltre  che
amministrativo,   e'   fatto   obbligo   procedere,  nel  termine  di
centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  della presente legge, alle
seguenti incombenze:
    a)  individuazione  dei  posti nella dotazione organica, definita
con  atto deliberativo, interessati alle procedure di stabilizzazione
e occupati da personale con contratto di cui al seguente comma;
    b)   definizione  di  un  piano  dettagliato  di  stabilizzazione
progressiva  nel  triennio  2008-2010 che ponga in evidenza, per ogni
singola   annualita',   l'esposizione   finanziaria   necessaria   al
raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
    c) indizione di concorsi per pubblica selezione, secondo le norme
concorsuali  vigenti,  sui  posti  di  cui al punto a) riservati alla
partecipazione  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti di cui ai
successivi commi 5 e 6.
   5.  Hanno  titolo  ad  essere ammessi alla pubblica selezione, per
ciascuna  categoria  professionale messa a concorso, tutti coloro che
abbiano  prestato  servizio  nella  Azienda sanitaria con contratto a
tempo  determinato  o  con  contratto  di collaborazione coordinata e
continuativa,  in  essere  alla  data del 31 dicembre 2007 e che alla
data  del  31  dicembre  2009  abbiano  maturato  almeno  tre anni di
servizio,  anche  non  continuativi, purche' compresi nel quinquennio
anteriore alla medesima data.
   6. Non possono partecipare alle selezioni per la stabilizzazione i
dipendenti   di   altre  Aziende  sanitarie  che  risultino  in  esse
inquadrati a tempo indeterminato.
   7.  Entro  centottanta  giorni  dalla pubblicazione della presente
legge   le   Aziende   sanitarie   interessate   alle   procedure  di
stabilizzazione  del personale precario hanno obbligo di elaborare ed
approvare  il piano di stabilizzazione di cui al punto b) del comma 4
del presente articolo.
   8.  Nei  successivi  centoventi  giorni la direzione sanita' della
Regione  Abruzzo esamina ed approva il piano di stabilizzazione della
Azienda  sanitaria;  in  mancanza  di osservazioni di merito da parte
degli  organi  regionali deputati, l'Azienda sanitaria e' autorizzata
ad indire i concorsi previsti nel piano.
   9.  Sino  alla  conclusione  delle procedure di stabilizzazione le
Aziende   sanitarie   che   hanno   procedure   concorsuali  in  atto
relativamente  ai  profili  professionali  ricompresi  nel  piano  di
stabilizzazione   sono  tenute  a  sospenderle  per  dare  precedenza
all'applicazione della presente legge.
   10.  Nelle  more  della  conclusione  delle  procedure concorsuali
stabilite  da  ciascuna  Azienda sanitaria per ogni singola categoria
professionale,  il  personale  precario  e'  tenuto  in servizio agli
stessi  patti  e  condizioni  contrattuali  in  atto alla data del 31
dicembre   2007,   rideterminando,   nel   caso   di   contratti   di
collaborazione  continuativa, le ore di impegno lavorativo sulla base
delle remunerazioni previste dai contratti di categoria.
   11.  Fermo  restando  il rispetto da parte delle Aziende sanitarie
del  piano  di  rientro sanitario di cui alla deliberazione di giunta
regionale  n.  244  del  13 marzo 2007, per gli oneri derivanti dalla
attuazione  degli  interventi  di  cui al presente articolo, ciascuna
Azienda  sanitaria  provvede,  per  la  quota  di propria competenza,
nell'ambito  delle  risorse annualmente iscritte sui pertinenti conti
dei propri bilanci.
   12. Il piano di stabilizzazione verra' attuato in ambito regionale
ed  in  via mutualistica tra le ASL tenendo come riferimento unico il
rispetto  del  tetto  di  spesa  regionale  contenuto  nel  piano  di
risanamento  regionale  approvato  dai  Ministri  competenti  e dalla
Regione.
   13.  Ulteriori  risorse  sono  quelle  derivanti  da cessazioni di
personale  negli  anni  2008, 2009 e 2010 utilizzabili in ragione del
60%  per  gli  oneri del piano di stabilizzazione; il restante 40% e'
destinato ad assicurare l'ordinario turn over.