Art. 4.
                          Entrata in vigore

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Abruzzo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
    L'Aquila, 10 marzo 2008
                              DEL TURCO