(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  parte  prima  della  Regione
              Emilia-Romagna n. 25 del 19 febbraio 2008
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d'intesa con il
provveditorato  regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il
centro  per  la  giustizia  minorile,  i  diritti e la dignita' delle
persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena presenti sul
territorio  regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o
sottoposte  a  procedimento  penale. La Regione Emilia-Romagna opera,
nel   rispetto   della   legge   26   luglio   1975,  n.  354  (norme
sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
privative  e  limitative  della  liberta) e successive integrazioni e
modificazioni,  e  nei  limiti della propria competenza, affinche' le
pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'art. 27,
comma 3, della Costituzione.
   2. Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalita':
   a)  assicurare  il rispetto dei diritti fondamentali delle persone
indicate al comma 1;
   b)  favorire  il recupero ed il reinserimento nella societa' delle
persone   assoggettate  alle  misure  limitative  e  privative  della
liberta' personale.
   3.  La Regione promuove la collaborazione con gli enti locali, con
le  Aziende  unita'  sanitarie locali (di seguito denominate «Aziende
USL» o «Azienda USL») e con i soggetti di cui all'art. 20 della legge
regionale  12  marzo  2003,  n.  2  (norme  per  la  promozione della
cittadinanza  sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi   e   servizi   sociali),  quale  mezzo  fondamentale  per
l'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente legge.