Art. 10.
Ufficio  del  garante  regionale  delle  persone  sottoposte a misure
          restrittive o limitative della liberta' personale

   1.  E'  istituito  l'ufficio  del  garante regionale delle persone
sottoposte   a   misure   restrittive  o  limitative  della  liberta'
personale,  di seguito denominato «Garante», al fine di contribuire a
garantire,  in  conformita'  ai principi costituzionali e nell'ambito
delle  competenze  regionali,  i diritti delle persone presenti negli
istituti  penitenziari,  negli  istituti  penali  per i minori, nelle
strutture  sanitarie,  in  quanto  sottoposte a trattamento sanitario
obbligatorio,  nei  centri  di  prima  accoglienza  e  nei  centri di
assistenza  temporanea per stranieri. Le funzioni di garanzia verso i
minori sono svolte in stretta collaborazione con il garante regionale
per  l'infanzia  e  l'adolescenza  di  cui  alla  legge  regionale 17
febbraio 2005, n. 9 (istituzione del garante regionale per l'infanzia
e l'adolescenza).
   2. Il garante e' scelto tra personalita' con comprovata competenza
in  ambito  penitenziario,  nel campo delle scienze giuridiche, delle
scienze  sociali  o  dei  diritti  umani.  Deve  offrire  garanzia di
probita',   indipendenza,   obiettivita',   competenza   e  capacita'
nell'esercizio delle proprie funzioni.
   3.  Il  garante  opera  in  piena  autonomia e con indipendenza di
giudizio e valutazione.
   4.  Il  garante  e'  nominato  con atto dell'assemblea legislativa
regionale, dura in carica cinque anni e non puo' essere riconfermato.
Alla  scadenza  del  mandato,  resta  in  carica fino alla nomina del
successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta
giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo garante.
   5.   L'assemblea   legislativa,   su   proposta   dell'ufficio  di
presidenza,  disciplina con proprio atto il trattamento economico, la
composizione,  l'organizzazione  ed il funzionamento dell'ufficio del
garante regionale.