Art. 10. Ufficio del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale 1. E' istituito l'ufficio del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale, di seguito denominato «Garante», al fine di contribuire a garantire, in conformita' ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri. Le funzioni di garanzia verso i minori sono svolte in stretta collaborazione con il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza). 2. Il garante e' scelto tra personalita' con comprovata competenza in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probita', indipendenza, obiettivita', competenza e capacita' nell'esercizio delle proprie funzioni. 3. Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. 4. Il garante e' nominato con atto dell'assemblea legislativa regionale, dura in carica cinque anni e non puo' essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo garante. 5. L'assemblea legislativa, su proposta dell'ufficio di presidenza, disciplina con proprio atto il trattamento economico, la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del garante regionale.