Art. 2.
                   Sistema integrato di intervento

   1.  La Regione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle
persone  di cui all'art. 1 e ridurre il rischio di recidiva, d'intesa
con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed
il  centro  per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti
nell'ambito  della  pianificazione  sociale integrata, in particolare
attraverso  i  Piani di zona di cui all'art. 29 della legge regionale
n. 2 del 2003, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge
quadro  per  la  realizzazione  del sistema integrato di interventi e
servizi sociali).