Art. 3. Tutela della salute 1. La Regione tutela la salute delle persone di cui al comma 1 dell'art. 1 attraverso l'attuazione del progressivo trasferimento di ogni competenza in capo al servizio sanitario nazionale della sanita' negli istituti penitenziari, cosi' come previsto dal comma 283 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). 2. La Regione garantisce, secondo modalita' concordate con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le Aziende USL e le Aziende ospedaliere. In particolare, nelle modalita' concordate si definiscono le risorse finanziarie, tecnologiche e professionali che il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonche' le risorse regionali. 3. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le Aziende USL, sedi di istituti penitenziari, di equipe integrate, assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Nei confronti dei soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle Aziende USL. 4. La Regione garantisce altresi' gli interventi di prevenzione sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive. 5. La Regione, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende USL e con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, promuove iniziative e progetti finalizzati alla presa in carico degli internati dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, al fine di facilitare la revoca anticipata della misura di sicurezza stessa, la cura, in ambiente libero od in struttura a custodia attenuata, dell'infermita' psichica degli internati, nonche' al fine di favorire il reinserimento nella comunita' della nostra regione, se residenti nel nostro territorio, o facilitarne il rientro nelle comunita' di provenienza, se residenti in altre regioni.