Art. 5. Attivita' di sostegno alle donne detenute 1. La Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alle esigenze specifiche delle donne detenute. 2. La Regione, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle Aziende USL e dei soggetti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 2 del 2003, sostiene iniziative atte a favorire misure alternative alla detenzione per le donne detenute con figli minori, in armonia con la legge 8 marzo 2001, n. 40 (misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori). 3. Per la popolazione carceraria femminile si provvede ad attivare progetti tendenti a migliorare le condizioni di vita all'interno del carcere con opportuni interventi di assistenza sanitaria specialistica e di prevenzione mirata particolarmente ai problemi della donna.