Art. 5.
              Attivita' di sostegno alle donne detenute

   1.  La  Regione  promuove  iniziative  e progetti finalizzati alle
esigenze specifiche delle donne detenute.
   2.   La   Regione,   d'intesa   con  il  provveditorato  regionale
dell'amministrazione  penitenziaria  ed  attraverso il coinvolgimento
degli  enti  locali, delle Aziende USL e dei soggetti di cui all'art.
20  della  legge  regionale n. 2 del 2003, sostiene iniziative atte a
favorire misure alternative alla detenzione per le donne detenute con
figli  minori,  in  armonia  con la legge 8 marzo 2001, n. 40 (misure
alternative  alla  detenzione  a  tutela  del rapporto tra detenute e
figli minori).
   3. Per la popolazione carceraria femminile si provvede ad attivare
progetti  tendenti a migliorare le condizioni di vita all'interno del
carcere    con   opportuni   interventi   di   assistenza   sanitaria
specialistica  e  di  prevenzione  mirata particolarmente ai problemi
della donna.