Art. 6.
                Attivita' di istruzione e formazione

   1.   La   Regione,   d'intesa   con  il  provveditorato  regionale
dell'amministrazione  penitenziaria  ed  il  centro  per la giustizia
minorile   promuove   il   diritto   di   accesso   ai   percorsi  di
alfabetizzazione,  di  istruzione  e  formazione  professionale,  sia
all'interno   degli   istituti   penitenziari  che  all'esterno,  con
particolare  attenzione  ai  corsi  di  lingua  italiana rivolti alla
popolazione straniera.
   2.  La  Regione concorre, d'intesa con il provveditorato regionale
dell'amministrazione  penitenziaria  ed  il  centro  per la giustizia
minorile,  alla  programmazione  di  interventi  formativi integrati,
assicura   il  coordinamento  fra  gli  attori  dei  diversi  sistemi
coinvolti  nell'offerta  di  istruzione  e  formazione professionale,
cosi'  come  previsto  dalla  legge  regionale  30 giugno 2003, n. 12
(norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per
ognuno  e  per  tutto  l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione   e   della   formazione   professionale,   anche  in
integrazione tra loro).
   3.   La   Regione,   nel   processo  di  istruzione  e  formazione
professionale,    favorisce    la    partecipazione    dei   soggetti
istituzionali,  dei soggetti di cui all'art. 20 della legge regionale
n.  2  del 2003 e di altri soggetti comunque interessati, realizzando
interventi  che  tengano  conto  delle  esigenze e delle tendenze del
mercato del lavoro locale.