Art. 7. Formazione congiunta degli operatori 1. Ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 12 del 2003, la Regione sostiene, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, nonche' delle associazioni di volontariato, come previsto dall'art. 8 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)).