Art. 7.
                Formazione congiunta degli operatori

   1.  Ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 12 del 2003, la
Regione   sostiene,   d'intesa   con   il   provveditorato  regionale
dell'amministrazione  penitenziaria  ed  il  centro  per la giustizia
minorile,  percorsi  di  aggiornamento  a carattere interdisciplinare
rivolti  agli  operatori  dell'amministrazione  penitenziaria,  della
giustizia  minorile,  dei  servizi  territoriali  pubblici e privati,
nonche' delle associazioni di volontariato, come previsto dall'art. 8
della  legge  regionale  21  febbraio  2005,  n.  12  (norme  per  la
valorizzazione  delle  organizzazioni  di  volontariato.  Abrogazione
della  legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali
di  attuazione  della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul
volontariato.  Abrogazione  della  legge regionale 31 maggio 1993, n.
26)).