Art. 8. Attivita' lavorativa 1. La Regione, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, e con il coinvolgimento degli enti locali, delle Aziende USL, delle associazioni di volontariato e di altri soggetti pubblici e privati interessati, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attivita' di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego gia' presenti sul territorio, cosi' come previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti) e dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', della sicurezza e della regolarita' del lavoro). 2. La Regione, in particolare, promuove progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della liberta' personale ad attivita' di imprenditorialita' sociale. 3. La Regione, tramite gli strumenti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 17 del 2005, sostiene il reinserimento sociale delle persone di cui al comma i dell'art. 1, ammesse al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354 del 1975, inerente l'ordinamento penitenziario, od ammesse ad altre misure alternative che richiedano il lavoro come elemento fondamentale del trattamento. Eroga altresi' a favore dei loro datori di lavoro gli incentivi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 17 del 2005. 4. Nei limiti e con le modalita' indicate dall'art. 11 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), la Regione favorisce la stipulazione di apposite convenzioni fra le amministrazioni pubbliche attive nei settori disciplinati dalla presente legge e le cooperative sociali, per la gestione e fornitura dei beni e servizi.