Art. 8.
                        Attivita' lavorativa

   1.   La   Regione,   d'intesa   con  il  provveditorato  regionale
dell'amministrazione  penitenziaria  ed  il  centro  per la giustizia
minorile,  e  con  il coinvolgimento degli enti locali, delle Aziende
USL,  delle associazioni di volontariato e di altri soggetti pubblici
e privati interessati, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attivita' di
orientamento,  consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui
al  comma  1  dell'art.  1,  prevedendo  forme  di integrazione con i
servizi  per  l'impiego  gia'  presenti  sul  territorio,  cosi' come
previsto  dalla  legge  22  giugno  2000,  n. 193 (norme per favorire
l'attivita' lavorativa dei detenuti) e dalla legge regionale 1 agosto
2005,   n.  17  (norme  per  la  promozione  dell'occupazione,  della
qualita', della sicurezza e della regolarita' del lavoro).
   2.  La Regione, in particolare, promuove progetti specifici, anche
sperimentali,  al  fine  di  favorire  la  partecipazione  di persone
sottoposte  a  misure privative e limitative della liberta' personale
ad attivita' di imprenditorialita' sociale.
   3. La Regione, tramite gli strumenti di cui all'art. 9 della legge
regionale  n.  17  del  2005, sostiene il reinserimento sociale delle
persone  di  cui al comma i dell'art. 1, ammesse al lavoro esterno ex
art.   21  della  legge  n.  354  del  1975,  inerente  l'ordinamento
penitenziario,  od ammesse ad altre misure alternative che richiedano
il  lavoro come elemento fondamentale del trattamento. Eroga altresi'
a  favore  dei loro datori di lavoro gli incentivi di cui all'art. 10
della legge regionale n. 17 del 2005.
   4. Nei limiti e con le modalita' indicate dall'art. 11 della legge
regionale  4  febbraio  1994,  n.  7  (norme  per  la promozione e lo
sviluppo   della  cooperazione  sociale,  attuazione  della  legge  8
novembre  1991,  n.  381),  la  Regione  favorisce la stipulazione di
apposite  convenzioni  fra  le  amministrazioni  pubbliche attive nei
settori  disciplinati  dalla presente legge e le cooperative sociali,
per la gestione e fornitura dei beni e servizi.