Art. 9.
              Funzioni di coordinamento e di controllo

   1.  La  Regione  promuove  il  coordinamento tra i diversi livelli
istituzionali  per  l'attuazione  delle  disposizioni  della presente
legge.
   2. La giunta regionale attiva procedure volte alla stipulazione di
protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia, nei quali siano
individuate le azioni e gli interventi che la Regione ed il Ministero
realizzano  a  favore  dei  minori  imputati  di reato e degli adulti
sottoposti  a  misure penali restrittive e limitative della liberta',
nonche'  le  procedure  di  collaborazione e coordinamento tra le due
amministrazioni.
   3.  Annualmente  la  giunta  regionale  presenta  alla commissione
assembleare  competente  una  relazione  contenente  lo  stato  delle
iniziative  specificamente  rivolte alla popolazione carceraria della
regione.  In  tale  relazione, inoltre, la giunta informa sullo stato
delle  infrastrutture  carcerarie,  fornisce  dati  sugli  indici  di
affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie
di  reato,  sullo  stato  di  salute  dei  detenuti,  con particolare
riferimento alla casistica delle patologie piu' gravi, sul livello di
alfabetizzazione,  sulle  problematiche  del  lavoro  e  emergenze di
carattere sociale rilevate.
   4. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:
   a) l'entita' e l'origine delle risorse utilizzate;
   b)  le  misure adottate a sostegno della possibilita' dei detenuti
di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
   c) le politiche svolte in campo sanitario;
   d)   le   misure  effettuate,  con  fondi  propri  e  con  risorse
comunitarie,   nel  campo  delle  politiche  formative,  del  lavoro,
dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
   e)  l'entita'  e la tipologia delle commesse regionali riguardanti
il  lavoro  svolto  dai  detenuti  all'interno  ed  all'esterno delle
strutture  penitenziarie,  nonche'  gli  interventi attuati nel campo
dell'edilizia penitenziaria.