(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 31 gennaio 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25; Visto il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 51-8114 del 28 gennaio 2008, Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifica all'art. 13 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R 1. L'art. 13 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Progetti di variante e di manutenzione straordinaria). -- 1. Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere puo' essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11. 2. In base all'entita' dei lavori e delle varianti richieste, il settore regionale competente in materia di sbarramenti puo' autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti e in caso di sbarramento in costruzione, deve essere convocata una conferenza dei servizi. 3. La conferenza dei servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi. 4. Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.».