(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del
                          31 gennaio 2008)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
   Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25;
   Visto il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R;
   Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. 51-8114 del 28
gennaio 2008,
                                Emana
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica  all'art.  13  del regolamento regionale 9 novembre 2004, n.
                                12/R

   1. L'art. 13 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R e'
sostituito dal seguente:
   «Art.  13  (Progetti di variante e di manutenzione straordinaria).
--  1. Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di
costruzione  o  per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il
loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente
in  materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta
del  predetto  settore regionale, deve eventualmente essere integrata
con  elaborati  tecnici  esplicativi  delle  operazioni  o dei lavori
pianificati; durante la costruzione delle opere puo' essere richiesta
anche  la  presentazione  di  apposita  perizia di variante corredata
della  documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10
e 11.
   2.  In  base all'entita' dei lavori e delle varianti richieste, il
settore   regionale   competente   in  materia  di  sbarramenti  puo'
autorizzare  gli  stessi  con proprio nulla osta o con determinazione
dirigenziale.  Per  lavori  che  alterino  in  misura  sostanziale le
caratteristiche  statiche  e  funzionali all'impianto di ritenuta, da
eseguire in variante alle opere esistenti e in caso di sbarramento in
costruzione, deve essere convocata una conferenza dei servizi.
   3.  La  conferenza  dei  servizi prende in esame la documentazione
trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti
che  subiscono  variazioni  correlate ai lavori proposti considerando
anche  le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati
i deflussi.
   4.   Qualora  si  renda  necessario  viene  predisposto  un  nuovo
disciplinare di costruzione o di esercizio.».