Art. 2. Disciplina urbanistica degli alberghi 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive classificate «albergo» e le relative aree asservite e di pertinenza, ai sensi della normativa vigente in materia, quelle la cui attivita' sia cessata e non ancora oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione assentiti con titoli abilitativi edilizi gia' rilasciati in data anteriore, quelle in corso di realizzazione e quelle realizzate successivamente o divenute successivamente tali, sono soggette a specifico vincolo di destinazione d'uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione, se non alle condizioni previste dai commi 4 e 5. 2. I comuni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano il censimento delle strutture ricettive di cui al comma 1, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli imprenditori alberghieri, e individuano le esigenze di miglioramento e/o ampliamento delle strutture medesime. A tal fine i comuni adottano apposita modifica al vigente strumento urbanistico comunale secondo le procedure di cui al comma 10, mediante la quale individuano gli interventi e le norme tecnico-urbanistiche idonei alla soddisfazione delle esigenze riscontrate, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili e del contesto urbanistico e paesistico in cui gli stessi sono collocati, individuando una specifica disciplina per i centri storici. 3. La mancata assunzione da parte del comune degli adempimenti di cui al comma 2 entro il termine di dodici mesi, abilita gestori o proprietari interessati a richiedere l'intervento della Regione al fine di provvedervi mediante l'esercizio del potere sostitutivo. 4. I comuni, con la modifica dello strumento urbanistico comunale vigente, possono proporre, su richiesta del proprietario e acquisito il parere del gestore, il non assoggettamento al vincolo di cui al comma 1 delle strutture esistenti censite per le quali non sia piu' esercitabile l'attivita' alberghiera in relazione alla sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva e alla non sostenibilita' economica della stessa, motivate da almeno una delle seguenti cause: a) oggettiva impossibilita' dell'immobile ad adeguare le sue caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell'esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-edilizi non superabili; b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o territoriali determinino la incompatibilita' o la insostenibilita' della funzione alberghiera. 5. I comuni, per le strutture di cui al comma 4, individuano le trasformazioni d'uso ammesse e la relativa disciplina urbanistico-edilizia che meglio si adattano alla tipologia degli immobili e alle previsioni urbanistiche e paesistiche del contesto interessato. 6. Rispetto a quanto stabilito dall'art. 13, comma 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25, (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e del relativo allegato B, nei confronti dei titoli edilizi aventi ad oggetto la trasformazione in residenza della destinazione d'uso delle strutture di cui al comma 5, la quota del contributo afferente il costo di costruzione e' aumentata in applicazione della percentuale del 20 per cento del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata definito a norma dell'art. 4, comma 1, lettera g) della legge 5 agosto 1978, n. 457, (norme per l'edilizia residenziale), senza l'abbattimento di cui alla quota RIS% indicata nel citato allegato B alla legge regionale n. 25/1995. I comuni procedono al conseguente adeguamento dei valori stabiliti nel suddetto allegato B nel contesto della deliberazione di aggiornamento annuale di cui all'art. 14, comma 1 della legge regionale n. 25/1995 assunta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. La quota di maggiorazione del costo di costruzione prevista dal comma 6 e' destinata alla Regione per implementare gli stanziamenti a sostegno degli investimenti per le strutture alberghiere. 8. Per le strutture alberghiere di cui al comma 4 di capienza superiore a cinquanta posti letto, il rilascio del titolo edilizio per la trasformazione a destinazione d'uso residenziale e' subordinato alla stipula di un'apposita convenzione corrispondente alla convenzione tipo di cui all'art. 7 e volta ad assicurare al comune la realizzazione di una quota percentuale di edilizia da riservare a prima casa per i residenti pari al 30 per cento della superficie totale a destinazione residenziale, da disciplinare nell'atto convenzionale di cui sopra. 9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica per le strutture alberghiere di cui al comma 4 aventi capienza non superiore a settantacinque posti letto nel caso in cui il titolare si impegni, tramite convenzione con il comune, a realizzare una nuova struttura alberghiera di maggiore capacita' ricettiva e di livello non inferiore a tre stelle anche in altra area del territorio comunale in cui e' ammessa la destinazione turistico-ricettiva. Tale convenzione deve prevedere: a) gli standard urbanistici a carico dell'operatore; b) le garanzie, anche finanziarie, di completa realizzazione della struttura alberghiera e del rispetto dei tempi e degli adempimenti previsti nella convenzione; c) l'individuazione della nuova destinazione d'uso prevista per la struttura alberghiera esistente. 10. La modifica al vigente strumento urbanistico comunale di cui ai commi 2, 4 e 5, previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni di categoria e i sistemi turistici locali interessati, e' adottata dal comune con la seguente procedura: a) pubblicazione della modifica e della relativa deliberazione consiliare mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, previo avviso da affiggersi all'albo pretorio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria; b) ricevimento fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse; c) pronuncia sulle osservazioni pervenute, senza necessita' di dar luogo ad una nuova pubblicazione nel caso in cui le osservazioni vengano accolte; d) approvazione da parte della Regione nel termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del comune, decorso il quale la modifica al vigente piano regolatore generale o piano urbanistico comunale si intende approvata. 11. Decorsi dieci anni dall'approvazione della disciplina di cui ai commi 2, 4 e 5 e comunque all'adozione del PUC, il comune procede alla verifica della sua adeguatezza, confermandone i contenuti o modificandoli in conformita' alle disposizioni della presente legge. Eventuali modifiche alla disciplina sopra richiamata sono soggette alla procedura di cui al comma 10. 12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che hanno gia' adottato il progetto preliminare di PUC ma non lo hanno ancora trasmesso alla Regione ed alla provincia per l'espressione dei pareri di competenza, sono tenuti ad inserire la disciplina di cui ai commi 2, 4 e 5 prima della trasmissione del progetto preliminare ai suddetti enti. 13. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che hanno gia' adottato e gia' trasmesso agli enti di cui al comma 12 il progetto preliminare di PUC sono tenuti ad inserire la disciplina di cui ai commi 2, 4 e 5 in sede di adozione del progetto definitivo di PUC. 14. La Regione, nel caso di cui al comma 12, valuta la disciplina inserita ai sensi dei commi 2, 4 e 5 con pronunciamento vincolante nell'ambito del parere di cui all'art. 39 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36, (legge urbanistica regionale) e successive modificazioni; nel caso di cui al comma 13, valuta detta disciplina con pronunciamento vincolante, sotto forma di nulla osta, da rendersi anteriormente all'attivazione del controllo di legittimita' di cui all'art. 40 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni.