(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 5
                             marzo 2008)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 38/2007



   1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 13 luglio 2007, n.
38  (Norme  in  materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla   sicurezza  e  regolarita'  del  lavoro),  e'  sostituito  dal
seguente:
   «3.   Sono   esclusi  dall'applicazione  della  presente  legge  i
contratti  pubblici  per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
concernenti  materie  riservate alla competenza legislativa esclusiva
dello   Stato   ai   sensi   dell'art.   117,   secondo  comma  della
Costituzione.».
   2.  Alla  lettera f) del comma 5 dell'art. 1 della legge regionale
n.  38/2007  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: «, anche attraverso
l'incentivazione  all'acquisto  di  forniture  di beni realizzati con
materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.».