(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 5 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 38/2007 1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro), e' sostituito dal seguente: «3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma della Costituzione.». 2. Alla lettera f) del comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 38/2007 e' aggiunto il seguente periodo: «, anche attraverso l'incentivazione all'acquisto di forniture di beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.».