Art. 13. Inserimento dell'art. 23-bis nella legge regionale n. 38/2007 1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 38/2007 e' inserito il seguente: «Art. 23-bis (Disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro negli appalti pubblici di servizi). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 23, commi 3, 4, 5 e 6 si applicano altresi' agli appalti pubblici di servizi.».