Art. 17. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 38/2007 1. Al termine del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 38/2007 e' aggiunto, dopo il punto, il seguente periodo: «Tali atti forniscono altresi' indicazioni ai fini del rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati.».