Art. 2. Destinatari dell'intervento regionale 1. La Regione favorisce l'attivita' delle associazioni e societa' sportive, delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi della vigente normativa, che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport di cui all'art. 1. 2. La Regione favorisce le attivita' degli Enti locali finalizzate ai medesimi scopi.