Art. 2.
                Destinatari dell'intervento regionale

   1.  La Regione favorisce l'attivita' delle associazioni e societa'
sportive,   delle   federazioni   ed   enti  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi
della  vigente normativa, che praticano e contribuiscono a diffondere
gli sport di cui all'art. 1.
   2. La Regione favorisce le attivita' degli Enti locali finalizzate
ai medesimi scopi.