(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 30
                            aprile 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   Modifiche all'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2001, n. 5

   1.  Al comma 2, secondo periodo, dell'art. 2 della legge regionale
21  marzo  2001, n. 5, le parole «superiore a mq. 40» sono sostituite
dalle parole «superiore a mq. 45».
   2.  Al  comma  2  dell'art.  2  della legge regionale n. 5/2001 e'
aggiunto  il seguente periodo: «Le medesime non possono avere altezza
interna  media  inferiore  a  metri  2,30 ed altezza minima in gronda
inferiore  a  metri  2,00  e  la  loro  ricettivita' massima ammessa,
valevole  anche  come  parametro  igienico-sanitario,  e'  di mq. 5 a
persona  (rapporto  superficie  lorda/persona)  con un massimo di sei
occupanti».
   3. All'art. 2 della legge regionale n. 5/2001, dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente:
   «2-bis.   Non  e'  soggetta  a  permesso  di  costruire  ne a  DIA
l'installazione del preingresso, inteso come struttura coperta chiusa
con  funzioni  di  protezione  e  soggiorno diurno delle persone, con
possibile presenza di servizi, eventuale veranda coperta e sistemi di
copertura  a  protezione  dell'unita' abitativa mobile, realizzate in
materiali  rigidi  comunque  smontabili e trasportabili, da accostare
all'unita' abitativa mobile».