Art. 24.
   Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 34 del 1999

   1.  L'articolo  35  della  legge  regionale  n.  34  del  1999  e'
sostituito dal seguente:
   «Art.  35  (Richiesta di referendum consultivo). - 1. La richiesta
di  referendum  consultivo  di cui all'art. 34 puo' essere presentata
almeno da:
    a) ottantamila iscritti nell'anagrafe della popolazione residente
dei  Comuni  della  Regione,  purche'  maggiorenni,  ivi compresi gli
iscritti   privi   di   cittadinanza   italiana   se  regolarmente  e
continuativamente   residenti   da   almeno   due   anni   in  Comuni
dell'Emilia-Romagna;
    b)  dieci  Consigli  comunali  che rappresentino almeno un quinto
degli abitanti della Regione;
    c) quattro Consigli provinciali.
   2. La richiesta di referendum consultivo contiene:
    a)  una  relazione  illustrativa, che esplicita le intenzioni dei
richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
    b)  il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6
dell'art. 14, in quanto compatibili.
   3. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a
norma  della  lettera  a)  del  comma  1,  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  i  commi  6  e 7 dell'art. 12, l'art. 13, i commi 3 e 4
dell'art.  15,  gli  articoli  16  e  18,  considerando, in luogo del
requisito  di  elettore,  il requisito della iscrizione nell'anagrafe
della  popolazione  di cui alla lettera a) del comma 1 ed il relativo
certificato di iscrizione e con l'adeguamento del numero dei soggetti
richiedenti  e  delle  relative firme alla lettera a) del comma 1. Ai
fini  della raccolta delle firme, il residente di cui alla lettera a)
del   comma  1  appone  sui  fogli  vidimati,  in  calce  al  quesito
referendario,  la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati,
in  modo  leggibile  facilmente e con assoluta certezza, il nome e il
cognome,  il  luogo  e  la data di nascita, il Comune nelle cui liste
anagrafiche  il  residente  e'  iscritto e, per gli iscritti privi di
cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore a
due  anni  continuativi.  Le  firme  prive di tali indicazioni, o con
indicazioni  non  corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate
nulle. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.
   4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a
norma  delle  lettere  b)  e  c)  del  comma  1, si applica l'art. 20
adeguato,  per il numero dei soggetti richiedenti - e per le relative
deliberazioni  necessarie ad integrare il requisito - alle lettere b)
e c) del comma 1.
   5.  La  decisione  sull'ammissibilita' del quesito referendario e'
adottata  dalla Consulta di garanzia statutaria entro i trenta giorni
successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa,
pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito a:
    a)  oggetto  materiale  del referendum, accertando che il quesito
riguardi  materie  o  leggi  di competenza della Regione ai sensi del
comma 1 dell'art. 34;
    b) rispetto dei limiti posti dal comma 2 dell'art. 34;
    c) rispetto dei commi 6 e 7 dell'art. 12;
    d)  chiarezza,  omogeneita'  ed  univocita'  del quesito ai sensi
della lettera b) del comma 2.
   La  Consulta  di  garanzia  statutaria ha facolta' di modificare o
riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza
e di univocita', nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.
   6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, dopo la deliberazione
adottata  dalla  Consulta  di garanzia statutaria a norma del comma 7
dell'art.   18,  nel  caso  di  richiesta  di  referendum  consultivo
presentata  a  norma  della  lettera  a)  del comma 1, ovvero dopo la
deliberazione  adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma
del  comma  7  dell'art.  20,  nei  caso  di  richiesta di referendum
consultivo  presentata  a  norma  delle  lettera b) e c) del comma 1,
cura,l'iscrizione   all'ordine   del   giorno   dell'Assemblea  della
richiesta di referendum consultivo.
   7.  L'Assemblea  legislativa delibera sulla proposta di referendum
consultivo  entro  quindici  giorni  dalla  iscrizione della proposta
stessa all'ordine del giorno generale.
   8.  Il  procedimento  di esame e di approvazione degli atti cui la
proposta  si  riferisce,  ove  in corso, e' sospeso per effetto della
presentazione  all'Assemblea  legislativa regionale della proposta di
referendum.».