Art. 25. Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 34 del 1999 1. L'articolo 36 della legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Indizione del referendum). - 1. La deliberazione assembleare concernente la richiesta di referendum consultivo e' trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta. 2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 2007. Puo' tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno se e' prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresi', quanto disposto dalle lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 24. Si applicano inoltre i commi 3, 4 e 5 dell'art. 21.».