Art. 25.
   Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 34 del 1999

   1.  L'articolo  36  della  legge  regionale  n.  34  del  1999  e'
sostituito dal seguente:
   «Art.  36  (Indizione  del  referendum).  -  1.  La  deliberazione
assembleare  concernente  la  richiesta  di  referendum consultivo e'
trasmessa,  entro  cinque  giorni  dalla  sua adozione, al Presidente
della Giunta.
   2.  Il  Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal
ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  indice  il
referendum  per  una  domenica  ricadente  nel periodo compreso tra i
novanta  ed  i  centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione
nel  rispetto  di  quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della
legge regionale n. 23 del 2007. Puo' tuttavia rinviare l'indizione di
non  oltre  un  anno se e' prevedibile che il referendum possa essere
abbinato   ad   altre  consultazioni  referendarie  anche  nazionali.
Compatibilmente  con  la natura del referendum, si applica, altresi',
quanto  disposto  dalle  lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 24. Si
applicano inoltre i commi 3, 4 e 5 dell'art. 21.».