Art. 31.
Adeguamento  alla  nuova denominazione del Consiglio regionale di cui
alla  legge  regionale  31  marzo  2005,  n. 13 Statuto della Regione
                           Emilia-Romagna.

   1.  Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 34 del 1999 le
parole «del Consiglio» sono sostituite dalle parole «dell'Assemblea».
   2.  Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 34 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
   «1.   I   cittadini  che  intendono  presentare  una  proposta  di
iniziativa   popolare  possono  chiedere  all'Ufficio  di  Presidenza
dell'Assemblea   legislativa  regionale  di  essere  assistiti  nella
redazione    dei    testi   dalla   struttura   assembleare   addetta
all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere
dati  e  informazioni  alle  strutture  dell'Assemblea e della Giunta
regionale.».
   3. All'allinea del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 34
del  1999  le  parole  «del  Consiglio»  sono sostituite dalle parole
«dell'Assemblea legislativa».
   4.  Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 34 del 1999 le
parole  «del Consiglio» sono sostituite dalle parole «dell'Assemblea»
.
   5. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 34 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
   «1. Tutte le operazioni e le attivita' regolate dal presente Capo,
relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:
    a)   nei  sei  mesi  che  precedono  la  scadenza  dell'Assemblea
legislativa  regionale  e  nei sei mesi successivi all'elezione della
nuova Assemblea legislativa regionale;
    b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea: nel periodo
intercorrente  tra  la  pubblicazione  del  decreto  di indizione dei
comizi  elettorali  e  i sei mesi successivi all'elezione della nuova
Assemblea legislativa regionale;
    c)  nei  tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data
fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno
la  meta'  dei  comuni  e  delle province della Regione o interessino
comunque la meta' degli elettori della Regione.».
   6.  Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale
n. 34 del 1999 le parole «nel Consiglio» sono sostituite dalle parole
«nell'Assemblea legislativa».