Art. 5.
   Modificazione dell'art. 7 della legge regionale n. 34 del 1999

   1.  Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 34 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
   «1.  Le  firme  per  la presentazione della proposta di iniziativa
popolare,  ad  eccezione di quelle di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art.  5,  sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma
del  comma  5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in
epigrafe,  il  testo  del  progetto di legge. Il formato dei fogli e'
libero.  Le  firme  non  possono essere raccolte su fogli separati da
quelli sui quali e' stampato il testo del progetto.».