Art. 5. Modificazione dell'art. 7 della legge regionale n. 34 del 1999 1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal seguente: «1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge. Il formato dei fogli e' libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali e' stampato il testo del progetto.».