Art. 11. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge, le Province riconoscono a coloro che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore l'idoneita' a svolgere la professione di animatore turistico, qualora siano in possesso di un titolo d'idoneita' professionale rilasciato dai sistemi di formazione professionale di Regioni e Province autonome ovvero abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attivita' di animazione assimilabili a quelle di cui all'art. 2, comma 7 della legge regionale n. 4 del 2000, cosi' come modificato dall'art. 3 della presente legge, e lo dimostrino fiscalmente. 2. La specializzazione in turismo subacqueo puo' essere concessa, limitatamente all'esercizio di tale attivita', anche a coloro che, pur in mancanza dell'idoneita' all'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica, possano dimostrare con idonea documentazione che in data anteriore al 31 dicembre 2007 abbiano effettuato, nei due anni precedenti, piu' di trenta immersioni accompagnando altri sub, nonche' di aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente. Tali soggetti verranno iscritti in una apposita sezione ad esaurimento degli elenchi provinciali e sara' loro rilasciato idoneo tesserino di riconoscimento. 3. Sono fatte salve le abilitazioni all'esercizio delle professioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge.