Art. 11.
                      Disposizioni transitorie

   1. In sede di prima applicazione della presente legge, le Province
riconoscono  a  coloro  che  ne  facciano richiesta entro centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore l'idoneita' a svolgere la
professione  di  animatore turistico, qualora siano in possesso di un
titolo d'idoneita' professionale rilasciato dai sistemi di formazione
professionale  di  Regioni  e Province autonome ovvero abbiano svolto
per   almeno  dodici  mesi  negli  ultimi  dieci  anni  attivita'  di
animazione  assimilabili  a  quelle  di cui all'art. 2, comma 7 della
legge  regionale  n.  4  del  2000, cosi' come modificato dall'art. 3
della presente legge, e lo dimostrino fiscalmente.
   2.  La specializzazione in turismo subacqueo puo' essere concessa,
limitatamente  all'esercizio  di  tale attivita', anche a coloro che,
pur  in  mancanza  dell'idoneita'  all'esercizio della professione di
guida   ambientale-escursionistica,  possano  dimostrare  con  idonea
documentazione  che  in  data  anteriore  al 31 dicembre 2007 abbiano
effettuato,  nei  due  anni  precedenti,  piu'  di  trenta immersioni
accompagnando  altri sub, nonche' di aver frequentato con profitto un
corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente. Tali soggetti
verranno  iscritti  in  una  apposita  sezione  ad  esaurimento degli
elenchi  provinciali  e  sara'  loro  rilasciato  idoneo tesserino di
riconoscimento.
   3.   Sono   fatte   salve   le  abilitazioni  all'esercizio  delle
professioni  conseguite  prima  dell'entrata in vigore della presente
legge.