Art. 3.
Rinvio  dinamico  in materia di disciplina comunitaria applicabile in
                materia di agevolazioni «de minimis»

   1.  Gli  aiuti d'importanza minore «de minimis» stabiliti da norme
regionali applicate fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento
del 12 gennaio 2001, n. 69 della commissione della Comunita' europea,
relativo  alla  applicazione  degli articoli 87 e 88 del trattato CE,
operano  in  conformita' alla normativa comunitaria nel tempo vigente
e, dal l° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, alle condizioni stabilite
dal regolamento della commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998.