Art. 3. Rinvio dinamico in materia di disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni «de minimis» 1. Gli aiuti d'importanza minore «de minimis» stabiliti da norme regionali applicate fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento del 12 gennaio 2001, n. 69 della commissione della Comunita' europea, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, operano in conformita' alla normativa comunitaria nel tempo vigente e, dal l° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, alle condizioni stabilite dal regolamento della commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998.