Art. 5. 1. Il comma 3 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e' cosi' sostituito: «3. Le superfici lorde di piano, di cui al comma 1, si riferiscono all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ad eccezione degli ambienti per la ristorazione, delle sale per conferenze, del reparto di cura, della piscina coperta e dei posti di parcheggio. Nelle superfici lorde di piano, di cui al comma 1, sono comprese anche le superfici destinate ad ospitare le camere per il personale e l'alloggio di servizio; complessivamente l'alloggio di servizio non puo' superare i 110 metri quadrati di superficie utile, oltre ai 150 metri cubi di volume. Per il personale puo' essere prevista la seguente dotazione di posti letto: a) per gli esercizi con una o due stelle: un posto letto per il personale ogni sei posti letto per gli ospiti; b) per gli esercizi con tre stelle o tre stelle superior: un posto letto per il personale ogni cinque posti letto per gli ospiti; c) per gli esercizi con quattro stelle, quattro stelle superior o cinque stelle: un posto letto per il personale ogni quattro posti letto per gli ospiti.».