Art. 5.

   1. Il comma 3 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e' cosi' sostituito:
   «3. Le superfici lorde di piano, di cui al comma 1, si riferiscono
all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ad eccezione
degli  ambienti  per  la ristorazione, delle sale per conferenze, del
reparto  di  cura,  della  piscina coperta e dei posti di parcheggio.
Nelle  superfici  lorde  di  piano,  di cui al comma 1, sono comprese
anche le superfici destinate ad ospitare le camere per il personale e
l'alloggio  di  servizio; complessivamente l'alloggio di servizio non
puo'  superare i 110 metri quadrati di superficie utile, oltre ai 150
metri  cubi  di  volume.  Per  il  personale  puo' essere prevista la
seguente dotazione di posti letto:
    a) per gli esercizi con una o due stelle:
     un  posto  letto  per  il personale ogni sei posti letto per gli
ospiti;
    b) per gli esercizi con tre stelle o tre stelle superior:
     un  posto letto per il personale ogni cinque posti letto per gli
ospiti;
    c) per gli esercizi con quattro stelle, quattro stelle superior o
cinque stelle:
     un posto letto per il personale ogni quattro posti letto per gli
ospiti.».