Art. 3. Norme transitorie 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 gli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organi conseguente agli adempimenti di cui al presente articolo. 2. Entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i consorzi adeguano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge e, entro trenta giorni dalla relativa approvazione regionale, provvedono alla costituzione dei nuovi organi direttivi. 3. I collegi dei revisori dei conti ed i comitati direttivi dei consorzi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano nelle funzioni sino alla loro naturale scadenza ai sensi delle norme previgenti. 4. In caso di mancato adeguamento dello statuto o di mancata costituzione dei nuovi organi direttivi nei termini previsti al comma 2, il Presidente della giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi in carica ed alla nomina di un commissario straordinario che adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge e provvede temporaneamente all'ordinaria amministrazione dell'ente. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 14 maggio 2008 IORIO