Art. 3.
                          Norme transitorie

   1.  Fatto salvo quanto previsto al comma 3 gli organi dei consorzi
per  lo  sviluppo industriale operanti alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  restano  in carica sino alla costituzione dei
nuovi   organi  conseguente  agli  adempimenti  di  cui  al  presente
articolo.
   2.  Entro  sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i consorzi
adeguano  i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge
e,   entro  trenta  giorni  dalla  relativa  approvazione  regionale,
provvedono alla costituzione dei nuovi organi direttivi.
   3.  I  collegi  dei revisori dei conti ed i comitati direttivi dei
consorzi  in  carica  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge  restano  nelle  funzioni  sino  alla loro naturale scadenza ai
sensi delle norme previgenti.
   4.  In  caso  di  mancato  adeguamento  dello statuto o di mancata
costituzione dei nuovi organi direttivi nei termini previsti al comma
2,  il  Presidente  della giunta regionale provvede allo scioglimento
degli organi in carica ed alla nomina di un commissario straordinario
che  adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente
legge   e   provvede  temporaneamente  all'ordinaria  amministrazione
dell'ente.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Molise.
    Campobasso, 14 maggio 2008
                                IORIO