Art. 3. S t a t u t o 1. L'amministrazione ed il controllo regionale sulla societa' Sviluppo Toscana S.p.a. sono disciplinate dallo statuto della societa' stessa, soggetto a preventiva approvazione della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con le modalita' di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale). Lo statuto della societa' si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge. 2. La partecipazione azionaria non e' cedibile.