Art. 3.
                            S t a t u t o

   1.  L'amministrazione  ed  il  controllo  regionale sulla societa'
Sviluppo   Toscana  S.p.a.  sono  disciplinate  dallo  statuto  della
societa'  stessa,  soggetto  a  preventiva  approvazione della giunta
regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con
le  modalita'  di  cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 28
aprile  2008,  n.  20  (disciplina  della  partecipazione regionale a
societa',  associazioni,  fondazioni  ed  altri  organismi di diritto
privato,  ai  sensi  dell'art.  51,  comma 1, dello statuto. Norme in
materia  di  componenti  degli organi amministrativi delle societa' a
partecipazione regionale). Lo statuto della societa' si conforma alle
indicazioni contenute nella presente legge.
   2. La partecipazione azionaria non e' cedibile.