Art. 4.
                          A t t i v i t a'

   1.   La   giunta   regionale,  in  coerenza  con  gli  atti  della
programmazione  regionale,  definisce,  entro il 31 ottobre dell'anno
precedente  a  quello di riferimento, il piano delle attivita' per le
quali  intende  avvalersi  della  societa' Sviluppo Toscana S.p.a. Il
piano  definisce  il quadro delle risorse da gestire ed i criteri per
la  determinazione dei compensi da corrispondere alla societa' per lo
svolgimento delle attivita'.
   2.  La  giunta  regionale  impartisce all'amministratore unico gli
indirizzi  per la gestione della societa' Sviluppo Toscana S.p.a., ed
esprime,  entro  il  31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul
bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.