Art. 4. A t t i v i t a' 1. La giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, definisce, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, il piano delle attivita' per le quali intende avvalersi della societa' Sviluppo Toscana S.p.a. Il piano definisce il quadro delle risorse da gestire ed i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere alla societa' per lo svolgimento delle attivita'. 2. La giunta regionale impartisce all'amministratore unico gli indirizzi per la gestione della societa' Sviluppo Toscana S.p.a., ed esprime, entro il 31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.