Art. 5. Controlli 1. La giunta regionale esercita il controllo sui piu' importanti atti di gestione della societa' ed in particolare sul bilancio di esercizio, sugli atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, sugli atti relativi alla dotazione organica, sui contratti di consulenza. 2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti alle prescrizioni del piano e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della societa'. 3. La giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s'intende comunque espresso. 4. Il parere negativo della giunta regionale comporta il rinvio dell'atto all'amministratore unico ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2. 5. Le modalita' operative e le regole di gestione e controllo delle attivita' previste nel piano annuale, sono definite da appositi protocolli di natura organizzativa, che disciplinano i rapporti della Regione Toscana con la societa' Sviluppo Toscana S.p.a. 6. La giunta regionale, nell'ambito della relazione di cui all'art. 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (ordinamento contabile della Regione Toscana), riferisce annualmente al consiglio regionale sulle attivita' svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla societa' Sviluppo Toscana S.p.a., sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonche' sugli indirizzi che la stessa giunta intende impartire. 7. La giunta regionale in qualsiasi momento puo' disporre ispezioni e controlli presso la sede della societa' Sviluppo Toscana S.p.a.