Art. 5.
                              Controlli

   1.  La  giunta regionale esercita il controllo sui piu' importanti
atti  di  gestione  della  societa' ed in particolare sul bilancio di
esercizio,  sugli  atti  di  partecipazione  a programmi comunitari e
nazionali, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, sugli
atti relativi alla dotazione organica, sui contratti di consulenza.
   2.  Il  controllo  ha  per  oggetto la rispondenza degli atti alle
prescrizioni  del  piano  e  agli  indirizzi impartiti in ordine alla
gestione della societa'.
   3.  La  giunta  regionale  esprime  il proprio parere entro trenta
giorni  dal  ricevimento  dell'atto  soggetto  a controllo, decorsi i
quali il parere s'intende comunque espresso.
   4.  Il  parere  negativo della giunta regionale comporta il rinvio
dell'atto  all'amministratore  unico ai fini del suo adeguamento alle
prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2.
   5.  Le  modalita'  operative  e  le regole di gestione e controllo
delle attivita' previste nel piano annuale, sono definite da appositi
protocolli di natura organizzativa, che disciplinano i rapporti della
Regione Toscana con la societa' Sviluppo Toscana S.p.a.
   6.  La  giunta  regionale,  nell'ambito  della  relazione  di  cui
all'art.  4,  comma  7,  della  legge  regionale 6 agosto 2001, n. 36
(ordinamento  contabile della Regione Toscana), riferisce annualmente
al  consiglio  regionale  sulle  attivita'  svolte  e sugli obiettivi
raggiunti  dalla  societa'  Sviluppo Toscana S.p.a., sulle risultanze
del  bilancio  di  esercizio,  nonche'  sugli indirizzi che la stessa
giunta intende impartire.
   7.   La  giunta  regionale  in  qualsiasi  momento  puo'  disporre
ispezioni  e controlli presso la sede della societa' Sviluppo Toscana
S.p.a.