Art. 6. Organi sociali 1. Il consiglio regionale nomina i componenti del collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'art. 51, comma 2, dello statuto. 2. Il presidente della giunta regionale nomina e revoca l'amministratore unico con funzioni di direzione della societa', con le modalita' di cui all'art. 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). 3. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione, non puo' essere superiore al 50 per cento dell'indennita' spettante al presidente della giunta regionale. 4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del collegio sindacale ed ai membri del collegio, non puo' essere superiore rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento della indennita' spettante al presidente della giunta regionale.