Art. 6.
                           Organi sociali

   1.  Il  consiglio  regionale  nomina  i  componenti  del  collegio
sindacale   composto   da  tre  membri  effettivi  e  due  supplenti,
assicurando  la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'art. 51,
comma 2, dello statuto.
   2.   Il   presidente   della  giunta  regionale  nomina  e  revoca
l'amministratore  unico con funzioni di direzione della societa', con
le modalita' di cui all'art. 4 della legge regionale 8 febbraio 2008,
n.  5  (norme  in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione).
   3.   Il   compenso   annuale   lordo,  omnicomprensivo,  spettante
all'amministratore  unico  con funzioni di direzione, non puo' essere
superiore  al  50  per  cento dell'indennita' spettante al presidente
della giunta regionale.
   4.  Il  compenso  annuale  lordo,  omnicomprensivo,  spettante  al
presidente del collegio sindacale ed ai membri del collegio, non puo'
essere  superiore  rispettivamente  al  7  per cento e al 5 per cento
della indennita' spettante al presidente della giunta regionale.