Art. 8.
                          Norma transitoria

   1.  Entro  novanta  giorni  dall'acquisizione della partecipazione
azionaria   l'assemblea  adegua,  previa  approvazione  della  giunta
regionale  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1, l'atto costitutivo e lo
statuto  della  societa'  Sviluppo  Toscana  S.p.a. alle prescrizioni
della presente legge.
   2.   Gli   organi  regionali  provvedono,  secondo  le  rispettive
competenze,  a ricostituire gli organi di amministrazione e controllo
della  societa'  Sviluppo  Toscana  S.p.a. entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di approvazione del nuovo statuto.
   3.  Gli  organi  sociali  in carica alla data di entrata in vigore
della    presente    legge   continuano   le   loro   funzioni   sino
all'insediamento dei nuovi organi.
   4.  La societa' Sviluppo Toscana S.p.a. e' autorizzata a portare a
compimento  le  attivita'  previste dai contratti in essere alla data
della  trasformazione  disposta  con  la  presente  legge,  sino alla
scadenza degli stessi.
   5.  La  Regione  provvede, con successive leggi regionali ed anche
attraverso le opportune modifichesocietarie, a sviluppare la gestione
unitaria  delle  attivita'  di  competenza  della  societa'  Sviluppo
Toscana  S.p.a.  e  delle  altre  funzioni ed agenzie che operano nel
settore economico.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 21 maggio 2008
                               MARTINI
La presente  legge  e'  stata approvata dal consiglio regionale nella
   seduta del 15 maggio 2008 (Omissis)