Art. 8. Norma transitoria 1. Entro novanta giorni dall'acquisizione della partecipazione azionaria l'assemblea adegua, previa approvazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, l'atto costitutivo e lo statuto della societa' Sviluppo Toscana S.p.a. alle prescrizioni della presente legge. 2. Gli organi regionali provvedono, secondo le rispettive competenze, a ricostituire gli organi di amministrazione e controllo della societa' Sviluppo Toscana S.p.a. entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione del nuovo statuto. 3. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi. 4. La societa' Sviluppo Toscana S.p.a. e' autorizzata a portare a compimento le attivita' previste dai contratti in essere alla data della trasformazione disposta con la presente legge, sino alla scadenza degli stessi. 5. La Regione provvede, con successive leggi regionali ed anche attraverso le opportune modifichesocietarie, a sviluppare la gestione unitaria delle attivita' di competenza della societa' Sviluppo Toscana S.p.a. e delle altre funzioni ed agenzie che operano nel settore economico. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 21 maggio 2008 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 maggio 2008 (Omissis)