Art. 4.
                          Uso delle divise

   1. Il personale delle polizie locali svolge i servizi in divisa.
   2. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi e' autorizzato
dal comandante del corpo o dal responsabile del servizio e comunicato
al presidente della provincia o al sindaco.
   3.  Nel corso dei servizi svolti in abiti civili il personale puo'
indossare  una pettorina di colore blu riportante la scritta «POLIZIA
LOCALE».