Art. 4. Uso delle divise 1. Il personale delle polizie locali svolge i servizi in divisa. 2. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi e' autorizzato dal comandante del corpo o dal responsabile del servizio e comunicato al presidente della provincia o al sindaco. 3. Nel corso dei servizi svolti in abiti civili il personale puo' indossare una pettorina di colore blu riportante la scritta «POLIZIA LOCALE».