Art. 7. Obblighi per il personale libero dal servizio 1. Il personale della polizia locale libero dal servizio o che fruisce di giorni di congedo non puo' indossare la divisa; eventuali deroghe sono autorizzate dall'ente di appartenenza. 2. Al personale autorizzato ai sensi del comma 1 e' vietato comunque indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della polizia locale.