Art. 7.
            Obblighi per il personale libero dal servizio

   1.  Il  personale  della  polizia locale libero dal servizio o che
fruisce  di giorni di congedo non puo' indossare la divisa; eventuali
deroghe sono autorizzate dall'ente di appartenenza.
   2.  Al  personale  autorizzato  ai  sensi  del  comma 1 e' vietato
comunque  indossare  la  divisa  in  luoghi  e situazioni che possano
arrecare nocumento al prestigio della polizia locale.