Art. 8. Indicazioni agli enti locali sul vestiario 1. Le modalita' di distribuzione, rinnovo e sostituzione straordinaria dei capi di vestiario ed equipaggiamento sono disciplinati da ciascun ente di appartenenza del personale di polizia locale tali modalita' devono comunque garantire l'operativita', la sicurezza e il decoro del personale. 2. Il corredo vestiario personale ed il materiale di reparto viene assegnato in uso e deve essere riconsegnato all'ente locale all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio, ove non diversamente disposto dalle singole amministrazioni.