Art. 8.
             Indicazioni agli enti locali sul vestiario

   1.   Le   modalita'   di  distribuzione,  rinnovo  e  sostituzione
straordinaria   dei   capi   di  vestiario  ed  equipaggiamento  sono
disciplinati da ciascun ente di appartenenza del personale di polizia
locale  tali  modalita'  devono comunque garantire l'operativita', la
sicurezza e il decoro del personale.
   2. Il corredo vestiario personale ed il materiale di reparto viene
assegnato  in uso e deve essere riconsegnato all'ente locale all'atto
di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio, ove non diversamente
disposto dalle singole amministrazioni.