Art. 2.
                   Abrogazione di leggi regionali

   1.  Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla
presente legge.
   2.  Le  disposizioni  abrogate con la presente legge continuano ad
applicarsi  ai  rapporti  sorti  nel periodo della loro vigenza e per
l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa
assunti.
   3.  Restano  fermi  gli  effetti  delle  abrogazioni  implicite di
disposizioni  regionali,  non  comprese  nell'allegato  alla presente
legge,  che  si  fossero  comunque  prodotti  ai  sensi  dell'art. 15
(Abrogazione  delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale
che precedono il codice civile.