Art. 2. Abrogazione di leggi regionali 1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge. 2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti. 3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'art. 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.