Art. 5.
         Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate

   1.  L'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o
coltivata  e' rilasciata dalla provincia territorialmente competente.
Il  suo  rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le
tartufaie  stesse come disciplinato dall'art. 3, comma secondo, della
legge  n.  752/1985  e  il  conseguente  esercizio  del  diritto alla
raccolta  riservata da parte dei soggetti indicati nell'art. 6, comma
2.
   2.  Nel  provvedimento di riconoscimento sono indicate le pratiche
colturali  accessorie  necessarie per il mantenimento dell'ecosistema
naturale.
   3. L'attestazione ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.
   4.  L'attestazione  e'  revocata  in  caso  di  accertamento della
mancata  esecuzione  degli interventi prescritti a norma del comma 2.
Alla  revoca  consegue  l'obbligo  di  rimozione  della  tabellazione
apposta,   entro   trenta   giorni   dall'effettiva   conoscenza  del
provvedimento.
   5.  Le  province  trasmettono  annualmente  alla  Regione l'elenco
aggiornato delle tartufaie riconosciute.
   6.  Nel  provvedimento  della Giunta regionale di cui all'art. 16,
comma 1 sono indicate:
    a)   le   modalita'   per   il  rilascio  delle  attestazioni  di
riconoscimento da parte delle province;
    b) le pratiche colturali previste dal comma 2;
    c)  le  modalita'  per  la  compilazione,  l'aggiornamento  e  la
comunicazione degli elenchi previsti dal comma 5.