Art. 5. Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate 1. L'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e' rilasciata dalla provincia territorialmente competente. Il suo rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse come disciplinato dall'art. 3, comma secondo, della legge n. 752/1985 e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata da parte dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2. 2. Nel provvedimento di riconoscimento sono indicate le pratiche colturali accessorie necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale. 3. L'attestazione ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile. 4. L'attestazione e' revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti a norma del comma 2. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione della tabellazione apposta, entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento. 5. Le province trasmettono annualmente alla Regione l'elenco aggiornato delle tartufaie riconosciute. 6. Nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1 sono indicate: a) le modalita' per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento da parte delle province; b) le pratiche colturali previste dal comma 2; c) le modalita' per la compilazione, l'aggiornamento e la comunicazione degli elenchi previsti dal comma 5.