Art. 10. Presentazione dell'istanza di accesso al fondo di solidarieta' 1. Le province provvedono a fornire idonea comunicazione ai cittadini ed agli altri soggetti interessati (comuni, comunita' montane, prefetture e forze dell'ordine, ecc.) della possibilita' di accedere, ai sensi della legge regionale n. 9/2000, al fondo di solidarieta' per il ristoro, anche parziale, dei danni patiti in seguito al coinvolgimento in un sinistro stradale con esemplari di fauna selvatica ungulata. 2. Ai fini di cui al presente regolamento, il proprietario di veicolo coinvolto in un incidente stradale causato dagli ungulati deve presentare, entro trenta giorni dall'evento, istanza di richiesta di accesso al fondo di solidarieta' alla provincia territorialmente competente, utilizzando la modulistica dalla stessa predisposta. 3. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita': a) copia del verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 360/1993, che espletano servizi di polizia stradale o dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della provincia o da un funzionario dell'ASL; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il riconoscimento da parte della provincia del contributo nella quantita' e nei termini previsti dal presente regolamento costituisce rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da parte del sinistrato nei confronti della Regione e della provincia; c) preventivo di spesa per i danni materiali al veicolo . 4. Qualora per la gravita' dell'evento i soggetti di cui al comma 3, lettera a), non possano fornire copia del verbale entro i trenta giorni dall'evento, l'interessato produce, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva attestante l'impedimento a presentare copia del verbale. In tal caso il termine di cui al comma 2 viene sospeso, con l'obbligo da parte dell'interessato di produrre copia del verbale entro i quindici giorni dalla sua ricezione. 5. Non sono prese in considerazione istanze incomplete o presentate fuori termine.