Art. 10.
   Presentazione dell'istanza di accesso al fondo di solidarieta'

   1.  Le  province  provvedono  a  fornire  idonea  comunicazione ai
cittadini  ed  agli  altri  soggetti  interessati  (comuni, comunita'
montane,  prefetture e forze dell'ordine, ecc.) della possibilita' di
accedere,  ai  sensi  della  legge  regionale  n. 9/2000, al fondo di
solidarieta'  per  il  ristoro,  anche  parziale, dei danni patiti in
seguito  al  coinvolgimento  in un sinistro stradale con esemplari di
fauna selvatica ungulata.
   2.  Ai  fini  di  cui  al presente regolamento, il proprietario di
veicolo  coinvolto  in  un  incidente stradale causato dagli ungulati
deve   presentare,   entro  trenta  giorni  dall'evento,  istanza  di
richiesta   di  accesso  al  fondo  di  solidarieta'  alla  provincia
territorialmente  competente, utilizzando la modulistica dalla stessa
predisposta.
   3. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita':
    a)  copia del verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del
decreto  legislativo  n.  285/1992,  come  modificato dall'art. 8 del
decreto  legislativo  n.  360/1993,  che espletano servizi di polizia
stradale  o  dal  personale  di vigilanza faunistico-ambientale della
provincia o da un funzionario dell'ASL;
    b)  dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, che il riconoscimento da
parte  della  provincia  del contributo nella quantita' e nei termini
previsti  dal presente regolamento costituisce rinuncia al diritto di
rivalsa  a  qualsiasi  titolo  da  parte del sinistrato nei confronti
della Regione e della provincia;
    c) preventivo di spesa per i danni materiali al veicolo
.
   4.  Qualora per la gravita' dell'evento i soggetti di cui al comma
3,  lettera  a), non possano fornire copia del verbale entro i trenta
giorni  dall'evento,  l'interessato produce, ai sensi del decreto del
Presidente   della   Repubblica   28   dicembre  2000,  n.  445,  una
dichiarazione sostitutiva attestante l'impedimento a presentare copia
del  verbale. In tal caso il termine di cui al comma 2 viene sospeso,
con l'obbligo da parte dell'interessato di produrre copia del verbale
entro i quindici giorni dalla sua ricezione.
   5.   Non   sono  prese  in  considerazione  istanze  incomplete  o
presentate fuori termine.