Art. 11. Disposizioni finali 1. Sono ammessi alle procedure di istanza di accesso al fondo di solidarieta' di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2000, come sostituito dall'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 9/2007, i soggetti coinvolti in sinistri causati da fauna selvatica avvenuti successivamente alla data del 30 novembre 2007, secondo le modalita' applicative previste dal medesimo articolo, comma 4.