Art. 11.
                         Disposizioni finali

   1.  Sono  ammessi alle procedure di istanza di accesso al fondo di
solidarieta'  di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2000, come
sostituito  dall'art.  13, comma 2 della legge regionale n. 9/2007, i
soggetti  coinvolti  in  sinistri causati da fauna selvatica avvenuti
successivamente  alla data del 30 novembre 2007, secondo le modalita'
applicative previste dal medesimo articolo, comma 4.