Art. 2. Definizioni 1. Si definisce sinistro stradale l'evento accidentale che vede coinvolti veicoli idonei alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente. 2. Ai fini dell'accesso al fondo di solidarieta', l'espressione «fauna selvatica» causativa di incidenti stradali di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2000 e' da intendersi riferita alle specie dei soli ungulati selvatici.