Art. 2.
                             Definizioni

   1.  Si  definisce  sinistro stradale l'evento accidentale che vede
coinvolti  veicoli  idonei alla circolazione su strada ai sensi della
normativa vigente.
   2.  Ai  fini  dell'accesso al fondo di solidarieta', l'espressione
«fauna  selvatica»  causativa di incidenti stradali di cui all'art. 4
della legge regionale n. 9/2000 e' da intendersi riferita alle specie
dei soli ungulati selvatici.