Art. 3.
                        Requisiti del veicolo

   1. Possono accedere al fondo i veicoli di proprieta' del soggetto,
in regola con il pagamento della tassa automobilistica a favore della
Regione Piemonte, o immatricolati nella regione stessa.
   2.  Per  l'identificazione  di tali veicoli si fa riferimento alla
documentazione attestante il luogo di immatricolazione.