Art. 3. Requisiti del veicolo 1. Possono accedere al fondo i veicoli di proprieta' del soggetto, in regola con il pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Piemonte, o immatricolati nella regione stessa. 2. Per l'identificazione di tali veicoli si fa riferimento alla documentazione attestante il luogo di immatricolazione.