Art. 4. Localizzazione del sinistro 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica su tutte le strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti su tutto il territorio regionale ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in concessione (autostrade, tangenziali, ecc.).