Art. 4.
                     Localizzazione del sinistro

   1.  Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in
favore  dei  soggetti coinvolti in sinistri stradali causati da fauna
selvatica  su  tutte  le  strade  statali,  regionali,  provinciali e
comunali  presenti  su  tutto  il  territorio regionale ad esclusione
delle  strade  private,  di  quelle  a  gestione  privata  o  date in
concessione (autostrade, tangenziali, ecc.).