Art. 6. Ripartizione tra le province del fondo di solidarieta' regionale 1. L'ammontare del fondo di cui al capitolo di spesa istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 9/2000, come sostituito dall'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 9/2007, e' determinato annualmente dalla Regione in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale. 2. Il predetto fondo e' ripartito tra le province sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione autonomie locali ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).