Art. 6.
  Ripartizione tra le province del fondo di solidarieta' regionale

   1.  L'ammontare del fondo di cui al capitolo di spesa istituito ai
sensi  dell'art.  4,  comma  2, della legge regionale n. 9/2000, come
sostituito  dall'art. 13, comma 2 della legge regionale n. 9/2007, e'
determinato  annualmente dalla Regione in sede di predisposizione del
bilancio di previsione annuale e pluriennale.
   2.  Il  predetto fondo e' ripartito tra le province sulla base dei
criteri  stabiliti  con deliberazione della giunta regionale, sentita
la  Conferenza permanente Regione autonomie locali ai sensi dell'art.
6  della  legge  regionale  20  novembre  1998, n. 34 (riordino delle
funzioni  e  dei  compiti  amministrativi  della Regione e degli enti
locali).