Art. 7. Liquidazione dei fondi ripartiti 1. L'ammontare del contributo e' definito annualmente (anno solare) dalle province in percentuale, ed e' calcolato sulla base del fondo disponibile e dell'ammontare complessivo dei danni accertati. 2. Il limite massimo di contributo per danni materiali per singolo sinistro e' definito in misura non superiore a 10.000 euro o del valore commerciale del veicolo in caso di rottamazione e cancellazione dal P.R.A. 3. Nulla e' dovuto per danni di importo uguale o inferiore a 200 euro. 4. Le province ricevono ed istruiscono le istanze di contributo, accertano il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti dal presente regolamento, determinano l'ammontare del danno da ammettere a contributo e provvedono alla successiva liquidazione entro i limiti del fondo annuale conferito dalla Regione. 5. Entro il mese di febbraio di ogni anno, le province trasmettono alla Regione le risultanze della propria attivita' e di quanto liquidato ai beneficiari nell'anno precedente. 6. Le eventuali economie realizzate in sede di liquidazione del contributo sono destinate dalle province agli interventi di prevenzione e di controllo della fauna di cui all'art. 29 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).