Art. 7.
                  Liquidazione dei fondi ripartiti

   1.  L'ammontare  del  contributo  e'  definito  annualmente  (anno
solare) dalle province in percentuale, ed e' calcolato sulla base del
fondo disponibile e dell'ammontare complessivo dei danni accertati.
   2. Il limite massimo di contributo per danni materiali per singolo
sinistro  e'  definito  in  misura  non superiore a 10.000 euro o del
valore   commerciale   del   veicolo   in   caso  di  rottamazione  e
cancellazione dal P.R.A.
   3.  Nulla  e' dovuto per danni di importo uguale o inferiore a 200
euro.
   4.  Le  province ricevono ed istruiscono le istanze di contributo,
accertano il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti
dal  presente  regolamento,  determinano  l'ammontare  del  danno  da
ammettere  a  contributo  e  provvedono  alla successiva liquidazione
entro i limiti del fondo annuale conferito dalla Regione.
   5. Entro il mese di febbraio di ogni anno, le province trasmettono
alla  Regione  le  risultanze  della  propria  attivita'  e di quanto
liquidato ai beneficiari nell'anno precedente.
   6.  Le  eventuali  economie realizzate in sede di liquidazione del
contributo   sono   destinate   dalle  province  agli  interventi  di
prevenzione e di controllo della fauna di cui all'art. 29 della legge
regionale  4  settembre  1996,  n.  70 (norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).