Art. 8. Attivita' delle province 1. Le province al fine dell'equa ripartizione del contributo fra i soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dagli ungulati provvedono a dotarsi dell'organizzazione necessaria, anche avvalendosi di personale esterno esperto nella stima dei danni, per assicurare la ricezione delle istanze di sinistro, l'istruttoria delle relative pratiche e l'erogazione del contributo agli aventi diritto.