Art. 8.
                      Attivita' delle province

   1. Le province al fine dell'equa ripartizione del contributo fra i
soggetti  coinvolti  in  sinistri  stradali  causati  dagli  ungulati
provvedono    a   dotarsi   dell'organizzazione   necessaria,   anche
avvalendosi  di  personale esterno esperto nella stima dei danni, per
assicurare  la  ricezione  delle  istanze  di sinistro, l'istruttoria
delle  relative  pratiche  e  l'erogazione del contributo agli aventi
diritto.