Art. 9. Accesso al fondo di solidarieta' 1. L'accesso al fondo di solidarieta' puo' essere ammesso solo in presenza di prova inconfutabile della causa del sinistro e quindi del ritrovamento in prossimita' dell'evento dell'animale morto o ferito coinvolto nel sinistro stradale, accertato con verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della provincia o da personale dell'Azienda sanitaria locale (ASL) incaricato della vigilanza, intervenuti sul luogo del sinistro. 2. Nel caso di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimita' del luogo dell'evento, fermo restando il requisito di impatto tra l'autoveicolo e l'animale, per accedere al fondo di solidarieta' e' necessario che dal verbale, redatto dai soggetti di cui al comma 1, si evinca con certezza il nesso causale dell'evento.