Art. 9.
                  Accesso al fondo di solidarieta'

   1.  L'accesso al fondo di solidarieta' puo' essere ammesso solo in
presenza di prova inconfutabile della causa del sinistro e quindi del
ritrovamento  in  prossimita' dell'evento dell'animale morto o ferito
coinvolto  nel  sinistro  stradale, accertato con verbale redatto dai
soggetti  di  cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285  (Nuovo  codice della strada) come modificato dall'art. 8 del
decreto  legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che espletano servizi
di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale
della  provincia  o  da personale dell'Azienda sanitaria locale (ASL)
incaricato della vigilanza, intervenuti sul luogo del sinistro.
   2. Nel caso di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in
prossimita'  del  luogo  dell'evento,  fermo restando il requisito di
impatto  tra  l'autoveicolo  e  l'animale,  per  accedere al fondo di
solidarieta'  e'  necessario che dal verbale, redatto dai soggetti di
cui al comma 1, si evinca con certezza il nesso causale dell'evento.