Art. 2.
                      Disposizioni transitorie

   1.  La  commissione  regionale  per  la  realizzazione  delle pari
opportunita'  fra  uomo  e  donna  adegua la composizione del proprio
ufficio di presidenza e del regolamento interno di funzionamento alle
modifiche   apportate  dall'art.  1,  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 4 agosto 2008
                              p. BRESSO
                     Il vicepresidente: Peveraro