Art. 2. Disposizioni transitorie 1. La commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' fra uomo e donna adegua la composizione del proprio ufficio di presidenza e del regolamento interno di funzionamento alle modifiche apportate dall'art. 1, dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 4 agosto 2008 p. BRESSO Il vicepresidente: Peveraro