(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 21 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, nel quadro delle iniziative volte al mantenimento del potere di acquisto, in particolare da parte delle fasce deboli della popolazione, attua una politica di incentivi in favore del commercio al minuto dei generi facenti parte di un paniere definito sulla base dei consumi prevalenti delle fasce di reddito fino a milleduecento euro. 2. La politica di cui al comma 1 e' attuata attraverso i provvedimenti di cui alla presente legge.