(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 21
                             marzo 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'

   1.  La  Regione, nel quadro delle iniziative volte al mantenimento
del  potere  di  acquisto, in particolare da parte delle fasce deboli
della  popolazione,  attua  una  politica  di incentivi in favore del
commercio  al  minuto dei generi facenti parte di un paniere definito
sulla  base  dei  consumi  prevalenti  delle  fasce di reddito fino a
milleduecento euro.
   2.  La  politica  di  cui  al  comma  1  e'  attuata  attraverso i
provvedimenti di cui alla presente legge.