Art. 2. Incentivi agli esercizi di vendita al dettaglio 1. Alle grandi, medie e piccole strutture di vendita al dettaglio che, in forma singola o associata, aderiscono, attraverso convenzioni stipulate con i comuni, a forme di blocco o di riduzione dei prezzi di vendita dei prodotti inseriti nel paniere di cui all'art. 3 e' concesso, nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio, un contributo, fino al cinque per cento della spesa sostenuta, per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte ad informare i consumatori delle opportunita' di risparmio offerte. 2. I comuni, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, valutano la possibilita' di prevedere agevolazioni tributarie nei confronti delle imprese di cui al comma 1.