Art. 2.
           Incentivi agli esercizi di vendita al dettaglio

   1.  Alle grandi, medie e piccole strutture di vendita al dettaglio
che, in forma singola o associata, aderiscono, attraverso convenzioni
stipulate  con  i comuni, a forme di blocco o di riduzione dei prezzi
di  vendita  dei  prodotti  inseriti nel paniere di cui all'art. 3 e'
concesso,  nei  limiti  dello  stanziamento  iscritto in bilancio, un
contributo,  fino  al  cinque per cento della spesa sostenuta, per la
realizzazione   di   campagne  pubblicitarie  volte  ad  informare  i
consumatori delle opportunita' di risparmio offerte.
   2.  I  comuni,  nei  limiti  di  quanto  previsto  dalla normativa
vigente,   valutano   la   possibilita'   di  prevedere  agevolazioni
tributarie nei confronti delle imprese di cui al comma 1.