Art. 5. Regolamento di attuazione. Programma annuale degli interventi 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato il regolamento di attuazione della legge medesima, con il quale, in particolare, sono disciplinati gli elementi essenziali delle convenzioni di cui all'art. 2, le modalita' per la loro stipulazione nonche' le procedure per l'assegnazione dei finanziamenti ai comuni. 2. La Giunta regionale, sentita la commissione competente in materia, sulla base delle richieste trasmesse dai comuni, adotta annualmente un programma di intervento mediante il quale sono definite le modalita' di ripartizione del finanziamento regionale tra i comuni che ne abbiano fatto richiesta.