Art. 5.
    Regolamento di attuazione. Programma annuale degli interventi

   1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge  e'  emanato il regolamento di attuazione della legge
medesima,  con  il  quale,  in  particolare,  sono  disciplinati  gli
elementi essenziali delle convenzioni di cui all'art. 2, le modalita'
per  la loro stipulazione nonche' le procedure per l'assegnazione dei
finanziamenti ai comuni.
   2.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  commissione competente in
materia,  sulla  base  delle  richieste  trasmesse dai comuni, adotta
annualmente  un  programma  di  intervento  mediante  il  quale  sono
definite le modalita' di ripartizione del finanziamento regionale tra
i comuni che ne abbiano fatto richiesta.